Condizioni generali d’incarico

Traduzione

  1. L’unità di riferimento per il calcolo delle tariffe è la cartella sorgente, ovvero una pagina dattiloscritta di 1500 caratteri (spazi inclusi) per un equivalente di 25 righe e 55 battute per riga. Per traduzioni su carta legale o resa tale la cartella è di 25 righe e 50 battute per riga. Altra unità di riferimento è la parola sorgente. Il conteggio viene effettuato sul testo di partenza. Laddove il formato del documento non consenta di realizzare suddetto calcolo, verranno conteggiate le cartelle o le parole del testo tradotto. Le tariffe si intendono al netto di IVA. Nella fattura figura altresì la rivalsa del 4% a carico del committente, prevista per il contributo previdenziale ex. L. 662/96 art. 1 c. 212. La fatturazione minima è comunque pari a una cartella.
  2. La traduzione deve essere commissionata con lettera di incarico o equivalente da cui risultino la somma dovuta ed i termini di consegna e pagamento.
  3. Il traduttore deve poter prendere visione anticipatamente del testo da tradurre. L’originale deve essere consegnato al traduttore in forma leggibile e completa. Si richiede al committente, ove possibile, di fornire la documentazione disponibile sull’argomento.
  4. Il traduttore è responsabile della segretezza dei documenti del committente e della loro salvaguardia finché sono in suo possesso. Su richiesta del committente e a spese di quest’ultimo, il traduttore può provvedere ad assicurare i documenti durante il trasferimento.
  5. A norma della Direttiva 2000/35/CE, il pagamento del compenso pattuito avviene a ricevimento fattura e comunque non oltre i 30 gg. dalla consegna. Scaduto tale termine si applica la mora prevista dall’art.3.1 della direttiva nonché ex art. 5.1 del D.L. 9.10.2002, n. 231.
  6. Per lavori di entità consistente, viene riconosciuta al traduttore la corresponsione di un acconto sul compenso pattuito.
  7. Se impossibilitato ad eseguire il lavoro per cause di forza maggiore sopravvenute e documentate, il traduttore può rinunciare all’incarico senza essere tenuto ad alcun risarcimento.
  8. Per incarichi conferiti e successivamente revocati è dovuta al traduttore una penale di cancellazione pari al 10% del compenso totale pattuito. La traduzione già eseguita è messa a disposizione del committente e deve essere interamente pagata.
  9. Eventuali reclami devono essere presentati entro e non oltre i 30 gg. dalla data di consegna.

Interpretazione

  1. Si consiglia di consultarsi preventivamente con l’interprete per verificare che l’argomento trattato si presti per il tipo di interpretazione richiesto.
  2. L’incarico deve essere conferito per iscritto.
  3. Per l’interpretazione simultanea, la sala deve disporre di una cabina per ciascuna lingua. La cabina deve essere a norma ISO 2603 nel caso di impianti fissi e a norma ISO 4043 nel caso di impianti mobili. In ogni cabina devono essere presenti almeno due interpreti.
  4. La giornata lavorativa dell’interprete simultaneista e / o consecutivista è di 7 ore. Se si prevede di superare le 7 ore deve essere convocato un terzo interprete per permettere adeguati turni di riposo. Prestazioni con un solo interprete in cabina sono ammesse solo per la durata di un’ora. La giornata di lavoro non è frazionabile. Per la registrazione della traduzione è necessario chiedere preventivamente l’autorizzazione degli interpreti. In caso di accordata autorizzazione, l’interprete si farà corrispondere il 40% in più dell’importo pattuito per la prestazione.
  5. Per lavori fuori sede, oltre al compenso (comprensivo di eventuali jours chômés e manque-à-gagner), è dovuta all’interprete la diaria o l’ospitalità completa, nonché il rimborso delle spese di viaggio. Le eventuali giornate di briefing sono da retribuirsi a parte.
  6. Il pagamento del compenso avviene a conclusione dell’incarico o a ricevimento fattura e comunque non oltre i 30 gg. dallo svolgimento dell’incarico, scaduto tale termine si applicano gli interessi moratori ex art.5.1 del D.L. 9.10.2002, n.231.
  7. Nella fattura figurerà la rivalsa del 4% a carico del committente, prevista per il contributo previdenziale ex. L.662/96 art.1 c.212.
  8. L’annullamento di un incarico di interpretazione a meno di sette giorni dalla data d’inizio comporta il versamento all’interprete del compenso professionale e il rimborso delle spese eventualmente sostenute.